Il SuperBonus del 110%: soggetti e immobili interessati

Quali sono i soggetti che rientrano nel superbonus? Quali Immobili ?

Con il termine “SuperBonus” edilizio si fa riferimento ad una detrazione di imposta pari al 110% delle spese sostenute dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2022 ( termine ultimo solo per alcuni tipi di beneficiari) per specifici lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico. 

Gli interventi ammessi alla detrazione vengono distinti in trainanti o principali (ad es. isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) e quelli trainati o aggiuntivi (interventi relativi al risparmio energetico). 

Tra i soggetti interessati dal Superbonus troviamo i condomìni (per gli interventi su parti comuni) e le persone fisiche. Per i lavori eseguiti sulle parti comuni sono ammessi anche i condomìni c.d. “minimi”: la detrazione viene ripartita

fra i condòmini in proporzione alle quote risultanti dalle tabelle millesimali. Per quanto riguarda le persone fisiche i soggetti devono possedere l’immobile in base ad un titolo idoneo: possessore, detentore, familiari conviventi, futuro

acquirente. Sono esclusi dalla detrazione, ma con la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, i titolari di redditi assoggettati esclusivamente a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ed i soggetti la

cui imposta lorda non è dovuta o è assorbita dalle detrazioni. Sono invece esclusi dalla detrazione e dalla possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito i soggetti che non possiedono redditi imponibili:

si tratta ad esempio di persone fisiche non residenti in Italia e che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base a un contratto di locazione o di comodato. 

Per quanto riguarda gli immobili sono interessati alla detrazione: edifici unifamiliari e pertinenze; unità immobiliari residenziali, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi all’esterno situate all'interno di edifici

plurifamiliari e relative pertinenze; parti comuni di edifici condominiali. Rimangono invece escluse le categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). 

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