Oneri detraibili e tracciabilità del pagamento dal 01 gennaio 2020

La legge di bilancio 2020 ha previsto, a partire da gennaio, l’impossibilità di detrarre tutte le spese previste all’ art 15 del Testo Unico se effettuate in contanti.

La legge di bilancio 2020 ha previsto, a partire da gennaio, l’impossibilità di detrarre tutte le spese previste all’ art 15 del Testo Unico se effettuate in contanti. Quindi non cambiano le detrazioni, ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumento tracciabile. 

Che cosa significa? 

Per recuperare e spese detraibili sul modello 730 e/o Redditi ( a partire dalla prossima dichiarazione del 2021 per i redditi 2020 ) per effetto della modifica introdotta, dal 01 gennaio 2020 non si può utilizzare il contante, infatti è necessario il pagamento mediante carte di debito, di credito e prepagate, bancomat, bonifici bancari o postali e assegni. 

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili. 

Quali sono le spese a cui si applica l’obbligo di pagamenti tracciabili? 

La normativa si riferisce alle spese per cui viene applicata la detrazione fiscale del 19 %, si tratta ad esempio: 

  • Spese mediche e prestazioni specialistiche non coperte dal SSN ( * ) 

  • Spese Veterinaria 

  • Frequente asilo, scuola e università 

  • Canone di locazione studenti universitari fuori sede 

  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale 

  • Attività sportive per i figli ( palestre, piscine ed altre strutture sportive ) 

  • Interessi passivi mutui prima casa ( comprese le spese notarili ) 

  • Intermediazione immobiliari per l’abitazione principale 

  • Erogazioni liberali 

  • Acquisto veicoli per persone con disabilità, acquisto di cani guida 

  • Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza – badanti  

  • Spese Funebri 

  • Assicurazioni rischio morte o contro gli infortuni 

Ad eccezione (*) 

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola della tracciabilità, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica alle spese sostenute per  

  • L’acquisto di medicinali e di dispositivi medici 

  • Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN 

( Ad esempio i medicinali in farmacia potranno essere paganti in contanti, mentre la fattura del dentista privato dovrà avvenire tramite strumenti tracciabili ) 

Effetti sulla Documentazione 

L’obbligo di utilizzare un metodo tracciabile per il pagamento della generalità degli oneri detraibili al 19% (sal-vo le eccezioni illustrate precedentemente) avrà probabilmente ricadute sulla documentazione che il contro-buente dovà produrre e conservare al fine del riconoscimento della detrazione. 

Si ritiene pertanto opportuno che venga conservata la prova del pagamento, ossia 

  • la ricevuta o l’estratto della carta di debito o di credito 

  • la copia del bonifico bancario o postale, o comunque 

  • una qualche prova documentale che attesti l’avvenuto pagamento con uno specifico metodo tracciabile 

 

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