SALDO IMU 2020 – Viene da CAF ACLI

Possiede case o terreni? Ricorda che il 16 dicembre scade il Saldo IMU 2020!

Per il calcolo ti aiutiamo noi....

L’IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo istituito dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari. 
 
È operativa a decorrere dal gennaio 2012, e fino al 2013 è stata valida anche sull’abitazione principale. 
 
Dal 2011 ad oggi la normativa IMU è stata sottoposta a diverse modifiche, l'ultima delle quali sopraggiunta con la Legge di Bilancio 2020, che ha cancellato la TASI, accorpandola di fatto all'IMU. 

 

Chi deve pagare l’IMU? 

Il versamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso degli immobili indicati nell’articolo 2 del Dlgs 504 del 1992, ovvero: 

  • fabbricati; 

  • aree fabbricabili; 

  • terreni agricoli. 

 

PIÙ PRECISAMENTE L’IMU È OBBLIGATORIA PER CHI È: 

  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni; 

  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 

  • coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”); 

  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; 

  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. 

Quanto si deve pagare di IMU? 

Per il calcolo dell’IMU il contribuente può rivolgersi alla sede CAF ACLI più vicina. Le nostre sedi hanno a disposizione un archivio costantemente aggiornato con tutte le aliquote deliberate in ogni Comune italiano. 
 
Sulla rendita catastale degli immobili diversi dall’abitazione principale (rivalutata prima del 5% e poi associata al moltiplicatore di riferimento) viene applicata un’aliquota ordinaria che, per effetto della Legge di Bilancio 2020, si innalza dal 7,6 all'8,6 per mille e che può essere manovrata dai Comuni a determinate condizioni. 
 
Invece per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) l’aliquota ordinaria - sempre per effetto della Legge di Bilancio 2020 - si innalza dal 4 al 5 per mille, anch’essa modulabile dai Comuni, che a seguito di deliberazione del consiglio possono aumentarla di 1 punto millesimale o diminuirla fino all'azzeramento. 
 
Resta invece confermata sulle abitazioni principali non esenti la detrazione fissa pari a 200 euro. 

Come si paga l’IMU? 

L’IMU viene pagata tramite il Modello F24 in due rate pari al 50% dell’imposta annua, oppure in una rata unica pari al 100%. 
Il contribuente che sceglie di rivolgersi a CAF ACLI sarà aiutato direttamente dall’operatore nel calcolo del tributo. 
 
Alla fine l’operatore gli rilascerà l’F24 già compilato con l’importo da versare. Ovviamente il tributo verrà rapportato al periodo di possesso effettivo che si è protratto nell’arco dei 12 mesi. In pratica, se un immobile è stato posseduto solo per 10 mesi, il calcolo dell’imposta verrà calibrato su un periodo di 10 mesi anziché di 12. 

Quando si paga l’IMU? 

Le due rate IMU scadono: 

  • il 16 giugno* (versamento dell’acconto); 

  • il 16 dicembre* (versamento del saldo). 

 
* Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Se la scelta ricade sulla rata unica, l’IMU va versata entro il 16 giugno. 

Chi non deve pagare l’IMU? 

Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9. 
 
Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU. 
 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono invece esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2, l’esenzione dall’IMU vale soltanto per una.  
 

 
Inoltre l’IMU non deve essere pagata per i seguenti immobili:  

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

  • gli alloggi sociali; 

  • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

  • l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 

 
Ma i casi di esenzione non finiscono qui. Dal 2016 infatti sono esenti dall’IMU anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993. In più sono esenti i terreni agricoli: 

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

  • ubicati nei Comuni delle isole minori indicati nell’allegato A della legge 448 del 2001; 

  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 

 

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